Statuto in forma breve
ART. 1
1. Il Museo della Piazzaforte, istituito in data 01.10.1986 con Del. Consiliare N. 379, ha lo scopo prioritario di collezionare, conservare ed esibire cimeli, reperti, documenti, materiali demilitarizzati, fotografie, modelli e quanto abbia attinenza con la storia militare di Augusta, dalla fondazione della Città ai nostri giorni, quale Piazzaforte ed, in seguito, sede di rilevante interesse militare.
2. Tutti i predetti oggetti provengono da:
- donazioni da privati, associazioni, enti, istituzioni;
- cessione, a titolo gratuito od oneroso, da parte delle Forze Armate dello Stato ;
- acquisto presso privati, collezionisti ufficiali, associazioni, enti ed istituzioni.
Gli oggetti donati da privati, associazioni, enti, istituzioni e quelli ceduti a titolo gratuito od oneroso dalle Forze Armate dello Stato, verranno esposti con indicazione della loro provenienza.
Gli oggetti provenienti da acquisto presso privati, collezionisti ufficiali, associazioni, enti ed istituzioni, verranno con la dicitura “Museo della Piazzaforte” – Augusta.
3. Il Museo può ricevere da tutti i soggetti sopra indicati anche altri materiali di tipo militare non direttamente rientranti nella finalità di cui al n. 1 del presente Art.1, ove questi vengano ritenuti di rilevante valore storico e/o demo-etnoantropologico, venendo perseguite sempre le superiori finalità dell’arricchimento della collezione, della preservazione dalla dispersione o distruzione dei materiali predetti, del riconoscimento di giusto merito agli autori di tali atti di liberalità verso l’istituzione museale.
4. Il Museo può ricevere infine, soltanto a fini di esposizione, materiali di tipo militare aventi riconosciuto valore storico e/o demo-etnoantropologico, dei quali i soggetti proprietari (privati, associazioni, enti od istituzioni) manterranno la proprietà. L’esposizione all’interno del Museo dei materiali predetti sarà regolata da convenzione di comodato gratuito dell’oggetto trasferito al Museo: a tempo indeterminato; ovvero, per un tempo prestabilito, tacitamente rinnovabile sempre per un periodo uguale.
In entrambi i due tipi di comodato, il periodo minimo di durata dello stesso è di anni uno.
Il proprietario potrà sempre richiedere la restituzione dell’oggetto concesso.
In caso di comodato a tempo indeterminato, decorso il periodo minimo di anni uno, l’oggetto sarà restituito entro mesi due dalla richiesta.
In caso di comodato per un tempo prestabilito, decorso il periodo minimo di anni uno, la richiesta di restituzione dovrà essere avanzata entro due mesi dalla scadenza del periodo e la restituzione avviene entro i due mesi seguenti. In difformità, l’oggetto verrà restituito allo scadere di un successivo intero periodo di esposizione.
5. La Direzione non ha l’obbligo di esporre il materiale donato se, al momento, non lo riterrà possibile per motivi tecnici od opportuno.